RICONVERSIONE SUL SOSTEGNO: SPETTANO I PERMESSI E I RIMBORSI

Riportiamo sul blog della categoria un interessante articolo pubblicato su Tecnica della Scuola, circa i corsi di riconversione sul sostegno e il relativo diritto allo studio (150 ore) e il rimborso spese di viaggio. Molti DS dimenticano che l’obbligo di formazione è disciplinato e il relativo rimborso spese, è disciplinato dal CCNL Scuola vigente.

Sembrerebbe che molti dirigenti scolastici lombardi stiano spavaldamente negando ai docenti di ruolo che frequentano i corsi di riconversione sul sostegno di cui al DDG Miur n. 7/2012, anche mettendolo per iscritto con le motivazioni più disparate, i permessi previsti per il diritto allo studio disciplinati a livello regionale dal relativo contratto integrativo quadriennale sottoscritto tra l’amministrazione scolastica e le OO.SS. di comparto.
E come se non bastasse, “già che si trovano in zona”, negano anche il rimborso delle spese di viaggio per quei docenti che giungono da fuori sede.

Ci piace pensare che gli impavidi ds ignorino completamente la normativa vigente che regola i suddetti istituti contrattuali, perché altrimenti risulterebbero del tutto ignote le ragioni dell’insana condotta assolutamente negatoria, lesiva, vessatoria ed antisindacale messa in atto a danno dei malcapitati docenti corsisti, già gravati da grevi compiti e responsabilità di lavoro e studio.

Per chi ignorasse la normativa scolastica, cosa purtroppo sempre più diffusa tra il personale scolastico, e non fanno eccezione i ds evidentemente, ricordiamo che i docenti frequentanti questi corsi godono delle 150 ore per il diritto allo studio disciplinate dal CIR Lombardia sottoscritto in data 15 novembre 2011.
I docenti in questione sono stati addirittura esonerati dal presentare la domanda di concessione delle 150 ore, come precisa la nota protocollo n. 1592 del 28 gennaio 2016 emanata dall’USR Lombardia che richiama le direttive del Miur.

In buona sostanza le 150 ore sono state concesse “d’ufficio” senza bisogno che questi docenti dovessero presentare la consueta domanda annuale. Leggendo il contratto integrativo regionale, all’art. 11 comma 3 dice che il docente ha diritto, per la preparazione, ai 3 giorni retribuiti di permesso che precedono ogni esame. Mentre al comma 2 dello stesso articolo c’è scritto che nell’ambito delle 150 ore deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Detti permessi possono essere fruiti per anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre e non per anno scolastico come i permessi del CCNL. Per quanto invece attiene al rimborso delle spese di viaggio, quest’ultime sono disciplinate addirittura dal CCNL Scuola vigente.