Concorso ITP, chiarimenti

Per concorrere per i posti comuni di ITP, ossia per le classi di concorso della Tabella B del DPR 19/2016 per le quali è necessario come requisito di accesso il diploma basterà infatti avere i titoli previsti per l’insegnamento della specifica classe di concorso, quindi il solo Diploma(eventualmente congiunto ad altri titoli specifici se previsti dalla tabella).

Qui un link ad un’applicazione messa a disposizione dall FLC CGIL per controllare se il proprio diploma consente di accedere all’insegnamento e per quali classi di concorso.

 

Per gli ITP quindi niente 24 CFU, niente Laurea triennale, almeno fino al 2024/2025.

 

Inoltre chi supera tutte le prove concorsuali, ossia ottiene anche il punteggio minimo per ciascuna delle 3 prove (2 prove scritte e 1 prova orale)consegue l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso (art 1, comma 6).

 

Questo significa che chi ottiene almeno 7/10 ad ogni prova, anche se non risulta vincitore di concorso, conseguirà l’abilitazione all’insegnamento.

 

I nuovi abilitati con questa nuova procedura concorsuale, potranno quindi iscriversi in II fascia di Graduatorie di Istituto, a meno che il nuovo governo non proponga qualche altra fantasiosa riforma anche per il reclutamento dei docenti a tempo Determinato, modificando le fasce delle GI o i requisiti di accesso.

 

Per quanto tutto questo possa sembrare un miglioramento della situazione (e in parte lo è in quanto un FIT con tirocinio di 2 o 3 anni per professionisti laureati e spesso plurispecializzati era impraticabile), comporterà numerose problematiche e andrà a inasprire la situazione del precariato, problematiche, peraltro, già note e già vissute almeno dal 2000, dopo il concorso del 1999.

 

Un vero e proprio ritorno al passato di 20 anni.

 

Nel prossimo post approfondiremo in che modo questa riforma potrebbe peggiorare le condizioni, non solo dei docenti precari, ma di tutta la scuola a partire dai veri protagonisti: gli alunni.

DIMA scuola