ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: MOLTE CRITICITA’

Contesto: Istituto Tecnico Tecnologico Statale

I Progetti di Stage o di Alternanza scuola-lavoro, attuati dalle Scuole secondarie di secondo grado, stanno diventando parte integrante delle attività Scolastiche, affrontando problematiche più complesse quali ad es. quelle della Sicurezza sul Luogo di Lavoro Aziendale, nei termini di seguito meglio specificati.
Occorre quindi prendere a riferimento Normativo anche il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico della Sicurezza esteso ai Rischi Aziendali – che stabilisce che ai fini della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, gli allievi in Stage o in attività formativa Alternanza Scuola-Lavoro sono considerati lavoratori a tutti gli effetti e quindi ricadono nell’applicazione e negli obblighi di attuazione del Decreto stesso. [DLgs 81/2008- Art 2].
Occorrerà quindi innanzitutto valutare i rischi legati alla realizzazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro e programmare le relative misure di Prevenzione e di Gestione delle Attività per la tutela degli Studenti.

Ciò significa che nell’individuare le Aziende idonee è obbligatorio considerare la Sicurezza come un requisito vincolante e ciò richiede conoscenze specifiche (cfr comma 2 – Titoli e comma 5 – Formazione in Servizio) da parte dei Tutor (di Classe e del Referente d’istituto), anche in termini di Normative Impianti, Attrezzature, Macchinari, Ambienti, Sostanze, Materiali, Dispositivi di Protezione (DPI) nonché sulla Gestione delle Emergenze (Antincendio, etc..) e della Sorveglianza Sanitaria per le Attività ove richiesto, quali Movimentazine manuale dei Carichi, Lavori in Altezza, attività al Terminale (VDT), esposizione al Rumore, Campi e. magnetici, etc….
Non è da escludere che, per errore ovviamente in buona fede, uno o più Documenti di Valutazione Rischi (DVR) Aziendali (per una Classe di 20/25 Studenti potrebbero essere coinvolte anche una ventina di Aziende) contengano lacune di Valutazione dei Rischi, oppure i DPI non sono consegnati o non idonei, ci siano altre carenze, seppure episodiche, nella Gestione Aziendale della Sicurezza compresa quella Antincendio.

La PRIMA domanda è:
Nel malaugurato caso di Incidente in Azienda al lavoratore-Studente durante la Alternanza Scuola-Lavoro, con Danno riconducibile a “Carenze nella Sicurezza Aziendale” si potrebbe configurare una corresponsabilità delle figure Tutoriali o dell’Istituzione Scolastica (il D.S.), nell’eventuale reato di “Culpa in Vigilando” oppure di “Culpa in Eligendo” per la scelta di quella Azienda risultante successivamente NON Idonea o comunque con dimostrate Carenze/Negligenza gestionale?
Ovviamente la problematica citata non è esaustiva.
Appare chiaro però che si rende necessario una profonda Analisi del contesto Lavorativo di tutte le Aziende coinvolte avente come obiettivo la preventiva Definizione di Regole per acquisire utili e significative informazioni da parte dell’Azienda per predisporre/attivare tutte le necessarie Tutele della Scuola e dello Studente.

Altresi
Il Legislatore ha stabilito [comma 2 Art. 5): Funzione Tutoriale] che il Tutor Scolastico debba possedere Titoli Documentabili e Certificabili e che debba fare Richiesta per svolgere tale importante Incarico; ciò implica che l’Attività del Tutor Scolastico non è considerata una normale Attività Docente dovuta, poiché deve essere Richiesta.
Il Docente medesimo con la Richiesta spontanea ed in possesso dei Titoli richiesti (Art 5 comma 2 – quali?) accetta coscientemente le ulteriori Responsabilità Civili e Penali che tale Incarico comporta.

La SECONDA domanda (si chiede un parere-conferma):
Il Tutor interno deve quindi avere ulteriori Titoli [comma 5 – Art. 5 Formazione in Servizio] di quelli della normale figura Docente (normale Preposto) in quanto dovrà operare in un Contesto Lavorativo più ampio ed articolato di quello Scolastico.
Infatti, ex Art. 36 e Art. 37 – DLgs 81/2008, essendo a sua volta il Docente Tutor un Lavoratore, egli deve acquisire una adeguata Informazione ed una sufficiente ed adeguata Formazione per potere svolgere tale diverso Incarico (Tutor Classe, Tutor Cordinatore nella A.S.L.), risultante dunque tale FORMAZIONE un Obbligo del Datore di lavoro ovvero, in questo caso, delDirigente Scolastico. E’ così?
ULTIMA domanda:
Il Docente Tutor può rifiutare una eventuale Designazione semplicemente poiché “ex Art 5 – NON NE HO FATTO RICHIESTA in quanto non ho Titoli per affrontare una adeguata Vigilanza e/o effettuare le necessarie Valutazioni sulle Problematiche Aziendali DLgs 81/2008 – Sicurezza sul lavoro?