Un nuovo esempio di decreto per l’istituzione dell’Ufficio Tecnico nelle scuole

Al l’USP SEDE

Oggetto: decreto di istituzione ufficio tecnico
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IL DIRIGENTE
Visto Il DPR 15/03/2010 (Regolamento di riordino degli Istituti tecnici) ha confermato la presenza degli uffici tecnici nel settore tecnologico, indicandone anche chiaramente la natura e i compiti.
Rilevato In specialmodo l’art. 4/3 che prevede: “Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all’Allegato D)”.
Preso atto che l’istituto tecnico nautico, in base alla tabella (Allegato D), è confluito nel settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, e che, quindi, anch’esso deve essere dotato di un ufficio tecnico.
Evidenziato che L’ufficio tecnico è affidato dal D.S. alla responsabilità di un insegnante tecnico pratico ( uno per istituto). nominato tra gli ITP assegnati alla scuola medesima.
Pertanto, ai sensi dell’art. 396, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, “sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti”, acquisiti i pareri del Collegio Docenti e del Consiglio di istituto.

ISTITUISCE

La figura del responsabile dell’ufficio tecnico trova il riferimento normativo nella legge 3/11/1964 n. 1122 (“Norme sull’orario d’obbligo degli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale”). In applicazione dell’articolo 1 di tale legge fu diramata la C.M. del 7/01/1965 n. 7 che disciplina:
– l’orario d’obbligo degli ITP (che, dal 1/10/1964, “è di 18 ore settimanali d’insegnamento fermo restando l’obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 7/5/1948 n. 1277”);
– la retribuzione delle ore eccedenti degli ITP (per le quali si applicano le norme della Legge 14/11/1962 n. 1617).
– che Il docente assegnato all’ufficio tecnico non perde per tale ragione la sua qualifica giuridica di insegnante tecnico pratico, né può essere sottratto alle prerogative e agli obblighi che ne conseguono. La conferma è data anche dal D.M. n. 39 del 30.01.98 relativo alle classi di concorso dei docenti di scuola secondaria che all’art. 2 rimanda alle allegate tabelle C e C/1 delle classi di concorso degli insegnanti tecnico pratici. In tale tabella, al codice 1/C corrisponde la qualifica di “Addetto all’ufficio tecnico”.
Il suo orario resta quindi quello previsto dagli artt. 27 e 28 del CCNL/2007, costituito da 18 ore settimanali di lezione, passate però nella conduzione dell’ufficio tecnico.

Osservato che:

– anziché svolgere il proprio compito nelle classi, lo presta nell’ufficio tecnico, organismo di supporto al dirigente scolastico, con i compiti e i limiti che questi, in quanto responsabile dell’assetto organizzativo e amministrativo dell’istituto ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.
30/03/2001 n. 165, gli assegna.
– Egli svolge, di norma, funzioni di carattere consultivo e di supporto tecnico al dirigente
scolastico, con particolare riferimento alla gestione delle attrezzature tecniche, agli acquisti,ai collaudi e alla predisposizione degli orari delle attività didattiche.
Attribuisce al Prof. Giompaolo Giuseppe ITP classe di concorso C 290 quale docente distaccato addetto all’ufficio tecnico, docente tra quelli assegnati all’organico della scuola previsto nella pianta organica degli ITP.

Dispone

L’invio del presente decreto all’USP affinchè se ne preveda la sostituzione per il prossimo anno.

Il Dirigente
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