Gli ITP sono stati ammessi al concorso, ma con riserva

Gli ITP sono stati ammessi con riserva al concorso, questo non significa che la riserva sarà sciolta in maniera favorevole, tuttavia la categiria vanta qualche speranza in più perchè è da sempre discriminata. Ricordiamo che i corsi per conseguire l’abilitazione (PAS) non sono attivati con cadenza annuale così come invece avviene per i colleghi laureati e proprio per questo il Consiglio di Stato ha ritenuto di ammetterli con riserva.

Le motivazioni.

Considerato che il ricorso è proposto da insegnanti tecnico­pratici i quali lamentano l’oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all’insegnamento per la mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati;

Richiamato quanto disposto nell’ordinanza di questa sezione n. 2154/2016;

Vista, altresì, l’ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 che, in riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto “che la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015;

ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile 25/5/2016 N. 04421/2016 REG.RIC. https://www.giustizia­amministrativa.it requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”;

Ritenuto, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di cui in causa;

Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 14 febbraio 2017;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie e per l’effetto: a) sospende, nei sensi di cui in motivazione; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 febbraio 2017. . Compensa le spese della presente fase cautelare.

fonte: OrizzonteScuola