i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che insegnano nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
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