Il TAR del Lazio boccia il ricorso degli ITP: il diploma non è abilitante

Brutte notizie per gli ITP non abilitati che speravano nel ricorso al TAR per aver riconosciuto il diploma abilitante all’insegnamento.

La sentenza emessa il 16 aprile non è positiva, eccola di seguito

 

 

 

Pubblicato il 16/03/2017

N. 03561/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12628/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12628 del 2016, proposto da:
Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – S.A.E.S.E., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gagliano C.F. GGLPLA77H26A089C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Cannella in Roma, via Muzio Clementi 18;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, presentata in data 11.07.2016, mediante la quale il Sindacato odierno ricorrente ha richiesto all’Amministrazione resistente l’adozione di un provvedimento volto al riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio per gli ITP (insegnati tecnico pratici)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente decisione viene adottata nel rispetto del principio di sinteticità di cui all’art.3 del c.p.a. e, pertanto, si ritiene di prescindere dalla ricostruzione in fatto, per la quale si rimanda agli atti di parte.

Nel merito, il ricorso deve essere respinto.

Anche di recente, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che pur a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di obbligo dell’amministrazione di provvedere a fronte di una istanza di parte, tuttavia tale obbligo (e, simmetricamente, la legittimazione al ricorso della parte che agisce in giudizio) non si configura in presenza di istanze illegali, emulative, manifestamente infondate o inammissibili (Cons. Stato Sez. V, 28-07-2016, n. 3420).

Nel caso in esame, a prescindere da ogni valutazione e sulla legittimazione ad agire dell’associazione SAESE piuttosto che del Prof.Francesco Orbitello (il quale dalla documentazione allegata risulta vantare un interesse proprio in parte differente rispetto a quello evidenziato nel ricorso) e sulla fondatezza dell’istanza (tenuto conto, tra l’altro, che nel ricorso introduttivo il sindacato ricorrente argomenta di rappresentare, genericamente i docenti ITP, in possesso di diplomi tecnico-pratici di varia natura, e che sotto profilo l’istanza deve ritenersi generica non potendo i vari diplomi ITP essere onnicomprensivamente considerati, specie ai fini del sostegno, non potendo ad esempio il diploma tecnico commerciale essere considerato alla stessa stregua del diploma magistrale, ai fini dell’insegnamento in scuola dell’infanzia o su posti di sostegno) nel caso in esame il Collegio non può esimersi dal rilevare l’inesistenza di un potere generale di accertamento in capo al MIUR sul valore abilitante dei titoli abilitativi e, conseguentemente, l’inesistenza del dovere di rispondere all’istanza di parte su istanza volte all’accertamento di un diritto.

Il riconoscimento del valore abilitante o meno di un titolo, infatti – che è cosa ben diversa dalla procedura di rilascio delle attestazioni di conformità dei titoli ottenuti in Italia a quelli spendibili all’estero, sulla base della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, a cui fa riferimento il Prof.Orbitello nella documentazione allegata al ricorso- è da ricercarsi nella disciplina normativa di riferimento con la conseguenza che, in caso di problemi interpretativi, il potere di accertamento competerà, di norma, al Giudice Ordinario, tranne che vengano impugnati atti di macro-organizzazione, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Per quanto attiene, poi, alla parte del ricorso con cui si sollecita l’attivazione di percorsi di abilitazione ordinari per i docenti ITP, il Collegio non può che rilevare che tale argomento, in quanto non evidenziato nella diffida allegata agli atti, non poteva ingenerare in capo al MIUR un obbligo di provvedere.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

In considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione, non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO