Precariato, tutte le novità del decreto scuola

Riportiamo di seguito i punti focali degli altri emendamenti approvati in materia di precariato e concorso straordinario:

il requisito delle tre annualità per l’accesso al concorso straordinario vede riconosciuti i servizi prestati dal 2008/2009 fino al 2019/2020. Vi è quindi un’estensione dei periodi riconosciuti come validi (originariamente si partita dall’a.s. 2011/2012). Coloro che matureranno nel 2019/2020 la terza annualità potranno partecipare con riserva (che potrà essere sciolta entro il 30 giugno 2020);
viene riconosciuto il diritto di partecipare al concorso straordinario per la classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio solo su sostegno senza specializzazione;
viene riconosciuto il servizio svolto nell’ambito dei progetti regionali (come ad es. “Tutti a scuola”) prestato ai sensi del comma 3 art. 1 dl 134/09 (convertito con Legge 167/09) e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013);
la partecipazione al concorso straordinario ai fini abilitanti è aperta ai docenti che hanno maturato il requisito delle tre annualità presso le scuole paritarie, i CFP (nell’ambito dei percorsi di qualifica degli IFP funzionali all’assolvimento dell’obbligo) anche in maniera mista (sommando servizio nella statale e nelle paritarie o CFP). Possono partecipare alla procedura ai fini abilitanti i docenti di ruolo che abbiano 3 annualità di servizio nella scuola secondaria, anche in deroga al servizio svolto nella specifica classe di concorso. Stiamo facendo delle verifiche sulla possibilità di accesso per i docenti “ingabbiati” della primaria e infanzia;
la prova scritta del concorso straordinario viene differenziata a seconda che si partecipi alla procedura per l’assunzione oppure ai soli fini abilitanti;
i programmi su cui verteranno le prove scritte sono quelli del concorso 2016;
i comitati di valutazione che si occuperanno della prova orale del concorso straordinario saranno integrati da 2 membri esterni di cui almeno un Dirigente scolastico;
vengono ripristinate due misure relative al concorso ordinario della scuola secondaria: la possibilità di partecipare senza il requisito dei 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio, la quota di riserva del 10% dei posti per questa medesima categoria di docenti;
nell’ambito del concorso ordinario viene abrogata la previsione di dare un punteggio pari al 40% di quello complessivo ai titoli, di cui il 50% al servizio;
possibilità per i docenti presenti nelle GM dei concorsi 2016 e 2018 (secondaria e primaria-infanzia) e GAE di fare domanda per essere assunti in altra provincia/regione a partire dall’a.s. 2020/2021 e anche nei successivi;
i docenti che sono inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi 2016 possono presentare istanza per inserirsi in coda alle graduatorie dei concorsi straordinari 2018 anche in regioni diverse da quella in cui sono attualmente collocati;
è prevista la partecipazione con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari) degli specializzandi del IV ciclo del TFA;
in relazione ai posti di “Quota 100” rimasti non assegnati ai ruoli è previsto che vengano fatte nomine in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica 1/9/2020 e che a questi soggetti sia data priorità nella scelta della provincia e della sede rispetto agli assunti con le immissioni 2020/2021;
insegnanti di Religione Cattolica: è previsto un nuovo concorso con riserva del 35% dei posti agli attuali precari con 3 anni di servizio;
è previsto di integrare la formazione in ingresso dei docenti di tutti gli ordini e i gradi di scuola con competenze sul coding;
vengono istituite graduatorie provinciali per la copertura delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto, nonché graduatorie provinciali specifiche per il sostegno. I docenti presenti in queste graduatorie, ai fini della copertura delle supplenze brevi e temporanee scelgono 20 scuole della medesima provincia di inserimento;
è prorogata al 2022/2023 la previsione contenuta nel comma 107 della Legge 107/2015, ovvero di potersi inserire nelle graduatorie d’istituto solo se in possesso dell’abilitazione. Per l’iscrizione in III fascia nel 2019/2020 è richiesto il possesso dei 24 CFU (oltre al titolo di accesso).

Fonte FLC Cgil