Docenti con età superiore ai 55 anni: chiarimenti su definizione ‘lavoratori fragili’
‘A riscontro delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna circa la tutela della salute dei c.d. “lavoratori fragili” e le connesse responsabilità dei datori di lavoro, si forniscono, con la presente nota congiunta, chiarimenti ed approfondimenti che si confida facilitino l’esercizio dei compiti dei Dirigenti scolastici.
I dati epidemiologici collegati al COVID-19, come noto, hanno risaltato la maggiore vulnerabilità al virus di alcune classi di popolazione in ragione, ad esempio, dell’età o di malattie cronico degenerative che, determinando una condizione di potenziale fragilità dei singoli soggetti, in ipotesi di infezione, possono condizionare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Quello di cui in questa sede si tratta attiene alla tutela della salute nei luoghi di lavoro del c.d. “lavoratore fragile”, secondo la terminologia mutuata dal Documento tecnico pubblicato da INAIL lo scorso 20 aprile o, che è lo stesso, del “lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio”, come di seguito. Con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto, il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, all’articolo 83 prevede che “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio”.
fonte S.I.