Il Diploma degli ITP non è abilitante

ITP: il diploma non è abilitante, fallito il tentativo di riconoscimento

Vero è – afferma l’Avvocatura – che la Direttiva comunitaria 2013/55/UE nasce in attuazione del principio della libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Per i cittadini degli Stati membri essa prevede tra l’altro la facoltà di esercitare come lavoratore autonomo o subordinato una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale.

Nello specifico l’Ufficio VIII provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno degli Stati membri dell’Unione Europea che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione docente in Italia.

Pertanto l’Avvocatura dello Stato rileva l’insussistenza dei presupposti giuridic per l’applicazione della suddetta Direttiva comunitaria relativamente alla richiesta di riconoscimento del valore abilitante ai fini dell’insegnamento, del diploma di scuola secondaria superiore per ITP. Non si può infatti procedere al riconoscimento, in Italia, di titoli rilasciati dallo stesso Stato italiano.

Fonte OS