Arriva la prima sentenza a favore degli ITP – Ammessi al concorso anche senza abilitazione

Riportiamo il comunicato inviatoci dal CONITP relativo la prima sentenza che riguarda gli ITP non abilitati, ma ammessi al concorso. In precedenza ad ammetterli erano state solo ordinanze.

Tar Lazio – Sentenza n. 7245 del 21 giugno 2016
Sentenze nn. 7245 e 7244 del Tar del Lazio sezione terza bis del 21.06.2016

Concorso docenti ai sensi del D.M. 106 del 23 febbraio 2016 non consente ai docenti tecnico pratici privi di abilitazione di partecipare al concorso – illegittimità – la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richiede (oltre al titolo di studio previsto) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del D.Lgs. n. 297/1994 e perciò anche a quello di cui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015.

Con le sentenze suindicate il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi presentati da alcuni docenti tecnico pratici che erano stati esclusi dalla partecipazione al concorso docenti 2016 bandito con D.M. 106 del 23 febbraio 2016 in quanto gli stessi erano privi di abilitazione.

Il giudice amministrativo con sentenza breve emessa ai sensi dell’art. 60 del C.P.A. ha ritenuto illegittimo il suindicato decreto ministeriale nella parte in cui non ha consentito ai docenti ITP non abilitati di partecipare al predetto concorso, ed ha affermato che la disciplina transitoria di cui all’art. 402 del D.Lgs. n. 297/1994 continui ancora ad applicarsi e che in tal modo debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso se l’amministrazione non abbia, per quella specifica classe di concorso, attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nel senso di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto).

CONITP